Quando si parla di malasanità
La malasanità ricorre quando una prestazione sanitaria — diagnostica, chirurgica, terapeutica — provoca al paziente un danno che non sarebbe avvenuto con una condotta professionale corretta. La legge Gelli-Bianco (n. 24/2017) ha reso più chiare le tutele: la struttura sanitaria risponde sempre, il singolo medico solo in casi specifici.
I casi che gestiamo
- Errori chirurgici — operazione sbagliata, lesione di organi, residui di garze o strumenti.
- Errore di diagnosi e diagnosi tardiva — tumori non diagnosticati per tempo, mancato riconoscimento di patologie gravi.
- Errore di prescrizione — farmaci sbagliati, dosaggi errati, interazioni non valutate.
- Errori al pronto soccorso — triage errato, dimissioni premature, mancato approfondimento di sintomi.
- Infezioni ospedaliere — contratte durante un ricovero per cause riconducibili alla struttura.
- Errori del dentista — interventi sbagliati, danni nervosi, protesi non eseguite a regola d'arte.
- Chirurgia estetica errata — risultati difformi, complicanze evitabili.
- Mancato consenso informato — interventi eseguiti senza che il paziente fosse correttamente informato.
- Perdita di chance medica — anche quando l'errore non ha causato il danno, ma ha tolto una possibilità concreta di evitarlo.
- Decessi per errore sanitario — risarcimento ai familiari per la perdita del congiunto.
Cosa risarciamo
- Danno biologico permanente e temporaneo — l'invalidità residua e il periodo di sofferenza.
- Danno morale — la sofferenza psicologica conseguente.
- Danno esistenziale — il peggioramento della qualità di vita.
- Spese mediche — interventi correttivi, riabilitazione, cure conseguenti all'errore.
- Mancato guadagno — perdita di reddito durante e dopo la convalescenza.
- Danno parentale — per i familiari, in caso di decesso o invalidità grave.
Il nostro metodo
Acquisizione della cartella clinica
La struttura è obbligata per legge a consegnarla entro 30 giorni dalla richiesta. Ce ne occupiamo noi.
Perizia medico-legale specialistica
Un nostro fiduciario nella materia specifica (cardiologo, ortopedico, oncologo, ecc.) valuta se c'è stato errore.
Tentativo di conciliazione (ATP)
Accertamento tecnico preventivo come previsto dalla legge Gelli-Bianco. Quasi sempre il caso si chiude qui.
Trattativa o azione legale
Trattiamo con la struttura e l'assicurazione. Se non si raggiunge un accordo equo, procediamo in tribunale.
I tempi
I termini di prescrizione sono 10 anni dal fatto per la responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, 5 anni per quella extracontrattuale del medico libero professionista. In ogni caso conviene attivarsi subito: i ricordi sbiadiscono, la documentazione si deteriora.
Una pratica di malasanità chiusa stragiudizialmente richiede in genere 12-24 mesi per la complessità delle perizie.
